Qualità & Rischio Clinico

La struttura è dotata di una polizza assicurativa n°420145075 stipulata con la compagnia “Generali” con validità dal 23/02/2024 al 23/02/2025 a disposizione presso la Struttura.

STRALCIO DA POLIZZA ASSICURATIVA AZIENDALE

1.1) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società, in base a conforme Proposta-Questionario, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento dell’attività per la quale è prestata l’assicurazione.

L’assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per danni materiali e corporali imputabili a fatto colposo o doloso di tutto il personale, dipendente e non, a qualunque titolo operante presso la struttura assicurata e del quale debba rispondere ai sensi di legge.

L’assicurazione si estende inoltre alla responsabilità civile personale e diretta del Personale Sanitario Dipendente (vedi definizione) dell’Assicurato per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro mansioni, salvo il diritto di rivalsa o surrogazione in caso di dolo o colpa grave ai sensi dell’art.9 della legge 8 marzo 2017, n.24. Tale estensione di garanzia, in caso di cessazione definitiva dell’attività professionale del Personale Sanitario Dipendente, si intenderà prorogata per le richieste di risarcimento relative ad errori professionali commessi durante il periodo di validità del presente contratto, presentate entro i 10 anni successivi alla data di cessazione dell’attività.

1.2) Assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

  1. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l’INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti (compresi gli apprendisti) assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
  2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto A, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente (escluse le malattie professionali) calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’articolo 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.

L’assicurazione è prestata con una franchigia pari all’importo indicato nella Scheda di Polizza.

Sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell’Assicurato agli effetti dei precedenti punti A. e B.:

  1. a) i dipendenti di altre aziende – diverse da imprese appaltatrici, subappaltatrici, coappaltatrici, consortili, associate – operanti presso stabili dipendenze dell’Assicurato e in particolare:
  • i lavoratori in somministrazione;
  • i lavoratori in distacco;
  1. b) i prestatori di lavoro accessorio dell’Assicurato (remunerati con voucher ai sensi del Decreto Legislativo 81/2015 artt. 48 e seguenti);
  2. c) eventuali ulteriori collaboratori dell’Assicurato in quanto previsti dalla normativa di legge (quali quelli previsti dal D.Lgs. 81/2015 art. 2 comma II) e soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL;
  3. d) i prestatori d’opera soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL dei quali l’Assicurato si avvalga nel rispetto della vigente legislazione per l’esecuzione di parte delle attività per le quali è prestata l’assicurazione, ferma l’esclusione dei casi di appalto;
  4. e) i titolari e i dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo di beni strumentali (fermo, per la manutenzione dei fabbricati, quanto disposto nell’art. 13 delle Condizioni Particolari).

Soci e familiari coadiuvanti, tutti in quanto soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell’Assicurato limitatamente alla rivalsa esperita dall’INAIL di cui al precedente punto A.

In ogni caso la garanzia è efficace a condizione che, al momento del sinistro, il lavoratore sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge o che, se si tratta di lavoratore subordinato dell’Assicurato non in regola, l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia.

Per i lavoratori dipendenti, collaboratori di cui al punto c) e prestatori d’opera non soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL la garanzia opera a termini del precedente punto B.

Tanto l’assicurazione Responsabilità Civile verso terzi quanto l’assicurazione Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall’INPS.

Rappresentante Legale: Dottoressa Gabriella Fiorelli

Direttore Sanitario: Dott. Edoardo Favaretti